Titolo I: Denominazione – Sede – Scopo
Art. 1 – È costituito con sede in Roma, via dell’Appagliatore, 52 un Comitato che intende essere retto e regolato dalle disposizioni previste in materia dal Codice Civile, e che assume la denominazione: “Comitato Risparmiatori piccoli azionisti Parmalat”.
Art. 2 – Il Comitato è apolitico, apartitico e indipendente e non ha finalità di lucro. Esso ha per obiettivo la promozione dell’intesa e della collaborazione per un progetto comune tra singoli cittadini, famiglie ed Enti economici pubblici e privati per la migliore tutela del risparmio collettivo. In particolare, il Comitato si propone di rappresentare e far riconoscere i diritti dei risparmiatori piccoli azionisti della Società “Parmalat Finanziaria”, totalmente esclusi dal capitale della Società “Assuntore”, oggi quotata in Borsa e sorta dalla ristrutturazione del debito della “Parmalat Finanziaria”. Per raggiungere tale scopo il comitato si propone:
a. l’elaborazione e realizzazione di programmi di informazione e di comunicazione a favore dell’opinione pubblica, ai fini della veritiera ricostruzione dei fatti accaduti e delle responsabilità di privati ed Enti, anche alla luce delle istanze emergenti dai dibattimenti processuali in corso;
b. elaborare ed avanzare proposte ad Enti pubblici e privati per una soluzione condivisa delle controversie di cui al fine statutario
c. l’adozione di ogni mezzo, ivi comprese le vie legali, il Comitato ritenga idoneo per il raggiungimento del fine statutario.
Art. 3 – Il comitato potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo delle iniziative che si inquadrino tra i propri fini. Esso dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.
Titolo II: Associati
Art. 4 – Il numero degli associati è illimitato. Possono far parte del comitato persone fisiche che posseggano azioni “Parmalat finanziaria” in numero non superiore a 100000 (centomila) ed acquistate entro l’anno 2003; ciò per rendere ragione della denominazione stessa assunta dal Comitato. Potrà essere vagliata comunque ogni richiesta di adesione presentata al Comitato.
Art. 5 – Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio direttivo del comitato e dovrà essere commisurato esclusivamente all’entità necessaria per coprire le spese di mantenimento in vita del Comitato stesso ed al conseguimento dei fini Statutari.
Art. 6 – Gli associati, per i rapporti con il Comitato eleggono il proprio domicilio presso il recapito indicato nella domanda di adesione. Ciascun iscritto può rinunciare in qualsiasi momento alla propria posizione di associato, presentando comunicazione scritta. Chi recede dal comitato, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio del Comitato.
Art. 7 – Per essere ammessi con la qualifica di associato è necessario presentare domanda al Consiglio direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:
1. indicazione del nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, fotocopia di documento d’identità valido;
2. indicazione dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 4 del presente Statuto allegando anche semplice fotocopia di un documento a conferma;
3. dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.
Art. 8 – La presentazione della domanda, verificatone entro trenta giorni da parte dell’organo preposto la sussistenza dei requisiti, dà diritto all’adesione. Nel caso la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea ordinaria degli associati.
Art. 9 – La partecipazione al Comitato viene meno per:
- dimissioni volontarie;
- morosità di oltre 30 giorni nel versamento della quota associativa;
- radiazione deliberata dal Consiglio direttivo a maggioranza contro l’associato che commette azioni ritenute disonorevoli. Il procedimento sarà operativo se ratificato dall’assemblea ordinaria, previa disamina degli addebiti in contraddittorio con la persona interessata. L’associato radiato non potrà più essere riammesso nel Comitato.
Titolo III: Retribuzione
Art. 10 – Nessuna carica sociale è retribuita. L’Assemblea potrà stabilire il rimborso delle spese sostenute sia dai membri del Consiglio stesso che dagli associati incaricati di svolgere qualsiasi attività in nome e per conto del Comitato.
Titolo IV: Assemblea degli associati
Art. 11 – L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea, composta da tutti gli associati, è convocata dal Presidente. La convocazione deve essere comunicata per iscritto e consegnata manualmente, con lettera semplice, via fax, via e-mail o anche per telegramma agli interessati almeno sette giorni prima della data fissata, od effettuata anche mediante affissione dell’avviso di convocazione almeno sette giorni prima della data fissata, presso la sede del Comitato e deve contenere indicazioni precise sugli argomenti all’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo dell’Assemblea.
Art. 12 – L’Assemblea degli associati si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all’anno.
L’Assemblea è sovrana ed ha tutte le facoltà non riservate per legge o dal presente Statuto al Consiglio direttivo. A titolo esemplificativo le sono riservati i seguenti poteri:
a. approvare il rendiconto preventivo e consuntivo, approvare l’importo delle quote di iscrizione;
b. approvare le iniziative formulate dal Consiglio direttivo di propria iniziativa o dietro richiesta dell’Assemblea stessa;
c. approvare regolamenti interni proposti dal Consiglio direttivo;
d. eleggere i componenti del Consiglio direttivo;
e. stabilire la composizione numerica del Consiglio direttivo.
Art. 13 – L’Assemblea si riunisce in seduta straordinaria su richiesta di almeno un quarto degli associati o di almeno un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o per volontà del Presidente ogni qual volta egli ne ravvisi la necessità.
Art. 14 - Le Assemblee sono valide con la presenza di un numero di associati costituenti almeno la metà più uno degli associati iscritti e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. La seconda convocazione può aver luogo anche il giorno successivo alla prima. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei votanti. È ammessa anche la delega scritta. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per la elezione alle cariche sociali la votazione avverrà a scrutinio segreto.
Art. 15 – Alle Assemblee convocate per modificare lo Statuto o per sciogliere il Comitato, deve essere presente almeno la maggioranza degli associati. Le deliberazioni relative vanno prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.
Titolo V: Consiglio direttivo
Art. 16 – Il Consiglio direttivo è nominato dall’Assemblea ed è composto da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici), come verrà determinato dall’Assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate dall’Assemblea in sede di costituzione del Comitato. I membri del Consiglio direttivo sono rieleggibili. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà, l’intero Consiglio direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.
Art. 17 – Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno e almeno una volta ogni sei mesi. Le riunioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, compreso il Presidente. Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale quello del Presidente.
Art. 18 – Il Consiglio direttivo è incaricato di amministrare il Comitato e di eseguire le deliberazioni; in quest’ambito è investito dei poteri necessari, esclusi quelli che per legge o Statuto sono riservati all’Assemblea, per proporre iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi del comitato. In particolare il Consiglio:
a. formula il programma da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
b. predispone le relazioni da presentare all’Assemblea sull’attività svolta;
c. predispone annualmente il rendiconto preventivo e consuntivo;
d. propone all’Assemblea l’importo delle quote annue di iscrizione;
e. delibera sull’ammissione e l’esclusione degli associati;
f. propone all’Assemblea l’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
g. propone all’Assemblea l’accettazione del regolamento interno o modifiche dello statuto;
h. studia e propone all’Assemblea l’attività e le iniziative del comitato nei rapporti con i terzi;
i. conferisce e revoca procure.
Art. 19 – Il Consiglio direttivo elegge a maggioranza assoluta il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario con funzioni di Tesoriere. Per la prima volta Presidente, Vice Presidente ed il Segretario sono nominati nell’atto costitutivo e durano in carica quattro anni. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Comitato, presiede e convoca l’Assemblea ed il Consiglio direttivo, firmandone i relativi verbali, ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario del Comitato. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica del Comitato, di cui firma gli atti. Il Vice Presidente adiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di sua assenza o, su sua delega, in specifiche mansioni.
Titolo VI: Finanziamento del Comitato
Art. 20 – Le spese occorrenti per il finanziamento del Comitato sono coperte dalle seguenti entrate:
a. quote ordinarie degli associati;
b. entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
c. contributi volontari;
d. erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalla Regione, dal Comune, da Enti locali e da altri Enti pubblici e/o privati.
Tutte le predette entrate costituiranno patrimonio del Comitato. I rendiconti, preventivi e consuntivi, di ordine economico e finanziario, dovranno essere redatti dal Consiglio direttivo entro il giorno 15 Marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce quello consuntivo e dovranno essere approvati dall’Assemblea degli associati entro il 30 Aprile successivo. Per ragioni eccezionali la redazione e l’approvazione potranno essere posticipati di due mesi. L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare. Le contribuzioni annuali al Comitato devono essere versate degli aderenti entro un mese dall’approvazione del rendiconto preventivo secondo le modalità indicate dal Consiglio direttivo. Le quote sono intrasmissibili. In nessun caso il Comitato può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve e capitale.
Titolo VII: Scioglimento
Art. 21 – Nel caso di cessazione dell’attività, per cause previste dal Codice Civile, per inattività o per volontà degli associati, lo scioglimento del Comitato è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza di almeno 4/5 degli aventi diritto al voto con l’esclusione delle deleghe, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e gli eventuali compensi. Il patrimonio, in caso di scioglimento, sarà devoluto secondo le disposizioni di legge e comunque in nessun caso potrà essere assegnato agli associati.